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Fac simile Risoluzione consensuale cessione credito​

Questa breve guida offre un quadro pratico sulla risoluzione consensuale della cessione del credito, spiegando quando e come le parti possono revocare o modificare un trasferimento di credito tramite accordo comune. Verranno delineati i profili essenziali di validità e forma dell’intesa, gli effetti nei confronti del debitore e dei terzi e le principali cautele contrattuali e procedurali per evitare rischi di contenzioso. L’obiettivo è fornire indicazioni operative e criteri di valutazione per chi intende perseguire una soluzione negoziata, mantenendo chiarezza sugli aspetti giuridici e pratici più rilevanti.

Come fare una Risoluzione consensuale cessione credito​

Prima di redigere qualsiasi atto è indispensabile verificare con attenzione il contenuto del contratto di cessione originario, le eventuali clausole accessorie (garanzie, obblighi di rendiconto, divieti di ulteriore cessione), lo stato dei pagamenti e se il debitore è stato formalmente notificato o ha già dato esecuzione alla cessione. Queste informazioni determinano gli effetti pratici e le cautele da adottare nella risoluzione consensuale: se il debitore non è mai stato notificato la revoca o risoluzione tra cedente e cessionario ha efficacia piena fra loro ma non incide sulla posizione del terzo finché non sia notificata o comunque resa conoscibile; se invece il debitore ha già ricevuto la notifica o ha pagato al cessionario, occorre affrontare la gestione dei pagamenti già incassati e il rischio che il pagamento rilasci il debitore.

La risoluzione consensuale va sempre formalizzata in un accordo scritto, redatto con chiarezza e firmato da tutte le parti coinvolte. Nel testo dell’accordo occorre identificare in modo inequivocabile il contratto di cessione che si intende risolvere, indicandone la data, le parti originarie e l’oggetto (credito ceduto), e dichiarare espressamente la volontà reciproca di porre termine alla cessione. Devono essere previste le dichiarazioni sulle condizioni di fatto esistenti al momento della risoluzione, ossia se il credito è ancora interamente a disposizione del cessionario, se sono stati incassati importi e, in tal caso, il modo in cui tali somme verranno rendicontate, imputate o rimborsate. È fondamentale disciplinare l’effetto della risoluzione sulla titolarità del credito: specifichare se il diritto torna integralmente al cedente oppure se rimangono in capo al cessionario eventuali diritti residuali; regolare espressamente la liberazione reciproca da obbligazioni accessorie e il trasferimento o la restituzione di documenti, titoli e prove relativi al credito. Se la cessione prevedeva garanzie in favore del cessionario (ad esempio pegni, fideiussioni, o altro), l’accordo deve stabilire il destino di tali garanzie, con la clausola di rilascio o di mantenimento fino a certo evento, evitando così dubbi sulla loro efficacia nei confronti del debitore e di terzi.

Occorre inoltre disciplinare la questione dei costi, delle spese e di eventuali indennizzi: stabilire quale parte sosterrà oneri legali, spese di notifica, imposte o tributi connessi alla risoluzione, nonché eventuali penalità, interessi maturati e modalità di conteggio. Se il cessionario ha esercitato azioni di tutela del credito (ad esempio procedure giudiziarie o esecutive), è necessario prevedere come gestire il loro prosieguo o l’estinzione, e se il cedente dovrà subentrare nelle azioni instaurate dal cessionario. Per evitare contestazioni successive conviene inserire nel testo una clausola di manleva e di rappresentazione delle situazioni conosciute dalle parti, nonché una dichiarazione liberatoria con cui ciascuna parte conferma di non avere ulteriori pretese in relazione alla cessione risolta, fatta salva la disciplina pattuita per eventuali rimborsi o adeguamenti.

La parte formale di comunicazione al debitore richiede attenzione: poiché il pagamento effettuato al soggetto che risultava titolare del credito prima della revoca può ritenersi liberatorio per il debitore fino a che non sia ricevuta una corretta informazione, è consigliabile notificare tempestivamente al debitore la risoluzione consensuale mediante mezzi idonei a provarne il ricevimento, come raccomandata A/R o posta elettronica certificata se le parti usano tale canale. Nella comunicazione al debitore andrà indicato lo stato attuale della titolarità del credito e le istruzioni operative su chi dovrà ricevere eventuali pagamenti futuri, chiedendo conferma di ricezione e, se utile, richiedendo che del pagamento venga data comunicazione alle parti. Se la cessione era stata iscritta o trascritta in registri pubblici o notificata a terzi (ad esempio in caso di garanzie reali), valutare la necessità di procedere alle formalità inverse per aggiornare i registri o rimuovere iscrizioni, coinvolgendo il notaio o l’ufficio competente se richiesto.

Dal punto di vista probatorio è opportuno che l’accordo venga sottoscritto in forma che renda difficoltosa l’impugnazione: sottoscrizione con firma autografa su documento cartaceo conservato da ciascuna parte o firma digitale/PEC secondo le consuetudini delle parti, e, quando la cessione originaria era stata resa mediante atto pubblico o trascrizione, considerare la stipula in forma notarile per la risoluzione, se ciò facilita la rimozione di vincoli o cancellazioni presso i pubblici registri. Contestualmente alla sottoscrizione è prassi fare redigere un rendiconto finanziario chiaro che evidenzi gli incassi, le spese detratte e il saldo da trasferire, accompagnato dalla consegna di tutta la documentazione utile (titoli, prove e corrispondenza) a chi ne riacquista la titolarità.

Infine, data la complessità delle possibili implicazioni fiscali, contabili e processuali, conviene farsi assistere da un professionista esperto per redigere l’accordo in modo che tuteli gli interessi di entrambe le parti e per valutare eventuali obblighi di comunicazione fiscale o modifiche contabili. Un controllo legale preliminare riduce il rischio di controversie successive e consente di prevedere nel patto clausole specifiche per la soluzione di eventuali controversie future, la legge applicabile e il foro competente.

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Fac simile Risoluzione consensuale cessione credito​

Tra

1) ______________, con sede legale in ______________, codice fiscale / partita IVA ______________, rappresentata da ______________ in qualità di ______________ (di seguito, “Cedente”);

e

2) ______________, con sede legale in ______________, codice fiscale / partita IVA ______________, rappresentata da ______________ in qualità di ______________ (di seguito, “Cessionario”);

e, ove applicabile,

3) ______________, con sede legale / domicilio in ______________, codice fiscale / partita IVA ______________ (di seguito, “Debitore Ceduto”).

Premesso che

a) in data ______________ le parti hanno sottoscritto un contratto di cessione del credito registrato / trasmesso / notificato in data ______________ avente ad oggetto il credito di € ______________ vantato dal Cedente nei confronti del Debitore Ceduto, relativo a ______________ (di seguito, la “Cessione”);

b) le parti intendono risolvere consensualmente la Cessione alle condizioni di seguito indicate;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto della risoluzione
Le parti, di comune accordo, risolvono la Cessione di cui in premessa, con effetto a decorrere dal ______________ (di seguito, la “Data di Risoluzione”), fermo quanto disposto nel presente atto.

2. Effetti della risoluzione
2.1. A decorrere dalla Data di Risoluzione, ogni diritto, azione, pretesa o facoltà derivante dalla Cessione torna ad essere esercitabile dal Cedente / rimane in capo al Cedente (barrare e compilare) ______________.
2.2. Il Cessionario rimette e trasferisce al Cedente, in via definitiva, ogni documentazione, titolo, e strumento relativo al credito oggetto della Cessione, comprese le eventuali quietanze, ricevute, lettere di patronage, e ogni altro documento comprovante il credito, entro e non oltre il ______________.

3. Pagamenti e corrispettivi
3.1. Ai fini della piena ed integrale cessazione di ogni obbligo reciproco derivante dalla Cessione, le parti convengono che il Cessionario corrisponderà al Cedente la somma di € ______________ (in lettere: ______________) a titolo di ______________, da versarsi entro il ______________ mediante bonifico su conto intestato a ______________ IBAN ______________.
3.2. Eventuali somme già corrisposte a titolo di anticipi, acconti o rimborsi saranno regolate come segue: ______________.

4. Comunicazioni al Debitore Ceduto e terzi
4.1. Le parti si impegnano, congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza, a notificare al Debitore Ceduto e agli eventuali terzi interessati la risoluzione della Cessione entro il termine di ______________ dalla Data di Risoluzione, con testo conforme al seguente contenuto: ______________.
4.2. Le spese e gli oneri relativi alle predette comunicazioni e alle eventuali formalità di pubblicità/trascrizione/annotazione saranno a carico di ______________.

5. Manleve e liberatorie
5.1. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti rilasciano reciprocamente piena, definitiva e irrevocabile liberatoria e quietanza per ogni obbligazione, richiesta, pretesa o controversia relativa alla Cessione fino alla Data di Risoluzione, fatta salva l’esecuzione degli obblighi espressamente previsti nel presente atto.
5.2. Le parti convengono che eventuali garanzie prestate in relazione alla Cessione sono: (indicare se estinte, trasferite o mantenute) ______________.

6. Documentazione e consegna
6.1. Il Cessionario consegnerà al Cedente, contestualmente al pagamento previsto alla clausola 3 o comunque entro il termine indicato alla clausola 2.2, tutta la documentazione relativa al credito, comprensiva di: ______________.
6.2. La consegna avverrà mediante: ______________ (a mano / raccomandata / PEC / altro).

7. Spese e oneri fiscali
7.1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e/o conseguenti alla risoluzione consensuale della Cessione, comprese quelle di registrazione e bollatura, sono a carico di ______________.
7.2. Eventuali oneri condizionati all’intervento di terzi (notai, avvocati, consulenti) saranno a carico di ______________.

8. Riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative ai termini economici e alle condizioni della presente risoluzione, salvo obblighi di legge o necessità di comunicazione a consulenti professionali vincolati da riservatezza.

9. Dichiarazioni finali
9.1. Le parti dichiarano di avere preso piena conoscenza dello stato del credito oggetto della Cessione e di non avere ulteriori pretese reciproche in relazione alla Cessione oltre quanto espressamente previsto dal presente atto.
9.2. Il presente atto contiene l’integrale accordo tra le parti in relazione alla materia trattata e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale.

10. Legge applicabile e foro competente
10.1. Il presente atto è regolato dalla legge italiana.
10.2. Per ogni controversia concernente l’interpretazione, esecuzione o validità del presente atto sarà competente, salvo diverso accordo obbligatorio tra le parti, il Foro di ______________.

11. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente atto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:
– Cedente: ______________ (PEC: ______________; email: ______________; telefono: ______________)
– Cessionario: ______________ (PEC: ______________; email: ______________; telefono: ______________)
– Debitore Ceduto (se necessario): ______________ (PEC: ______________; email: ______________; telefono: ______________)

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo: ______________
Data: ______________

Per il Cedente
Firma: ________________________________
Nome e qualifica: ______________

Per il Cessionario
Firma: ________________________________
Nome e qualifica: ______________

Per il Debitore Ceduto (se parte alla presente)
Firma: ________________________________
Nome e qualifica: ______________

Ai fini della prova della sottoscrizione:
– Copia conforme per uso: ______________
– Eventuale autenticazione della firma (notaio / altro): ______________

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