Il bilancio di esercizio è quel documento che, rappresentando la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, consente di calcolarne il risultato economico e di valutarne le prospettive per il futuro. Viene redatto al termine dell’anno amministrativo (in Italia, solitamente, equivale all’anno solare 01-01 / 31-12), seguendo le indicazioni stabilite all’art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
La redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal Codice Civile è obbligatoria per le società di capitale e le società cooperative mentre è facoltativo per le imprese individuali e per le società di persone.
Il primo comma dell’art. 2435-bis c.c. stabilisce che alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, sia concessa la facoltà (non è un obbligo) di redigere il bilancio in forma abbreviata, caratterizzato da un minore dettaglio nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella nota integrativa, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il bilancio deve essere redatto dagli amministratori (articolo 2423 C.C.) e comunicato al collegio sindacale (articolo 2429 C.C.), se esiste, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea indetta per l’approvazione. Viene approvato dall’assemblea dei soci che deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito nello statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, fino a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze della società. Una volta approvato occorre depositarlo, in formato elettronico, presso la Camera di Commercio di competenza.
I documenti che lo compongono sono
Stato Patrimoniale, nel quale si determina il capitale di funzionamento dell’impresa alla data di chiusura del bilancio contrapponendo i beni dell’impresa (attività) ai debiti che ha verso altri soggetti (passività): è in questo prospetto che vengono indicate tutte quelle attività e passività che l’azienda si porterà avanti per diversi anni.
In via generale, le attività esprimono gli investimenti e sono rappresentate da: valori finanziari attivi (es. crediti verso clienti, cassa, conti correnti bancari, ecc.) e da valori economici relativi a beni acquistati (costi) ma non ancora interamente utilizzati (impianti, rimanenze di prodotti, ecc.).
Le passività invece esprimono finanziamenti esterni, quindi si avranno: valori finanziari passivi (debiti verso fornitori, finanziamenti bancari, ecc.); valori economici relativi a ricavi già conseguiti ma che interessano anche gli anni futuri.
Il capitale proprio dell’azienda, indicato tra le voci di bilancio come “capitale netto”, viene ascritto sotto le passività ed esprime i finanziamenti di proprietà dell’imprenditore. Se l’azienda ha una struttura societaria, il capitale proprio è solitamente suddiviso in:
-capitale sociale dell’impresa, sono le risorse messe a disposizione dell’azienda dai soci;
-fondi di riserva, creati non distribuendo utili ai soci
-utile o reddito di esercizio, diventa un’ulteriore fonte di finanziamento se non viene distribuito ai soci.
Conto Economico, mediante il quale si determina il risultato economico dell’esercizio attraverso la contrapposizione tra i ricavi (intesi come valore della produzione di beni o servizi ceduti all’esterno) e i costi (valore dei fattori prodottivi consumati per la produzione), in questo caso le diverse voci “iniziano e finiscono” nell’anno del bilancio. Quello che succede nell’anno amministrativo, quindi, viene descritto in questo prospetto: se i costi sostenuti sono inferiori ai risultati ottenuti avremo un utile, altrimenti una perdita.
Nota integrativa deve fornire tutte quelle spiegazioni sui criteri utilizzati per la redazione del bilancio che permettano a chiunque di poterlo leggere ed interpretare correttamente. E’ un documento contabile molto importante proprio perché è suo compito fornire tutte quelle informazioni aggiuntive che dai prospetti numerici, quali sono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, non possono essere estrapolate.
Le indicazioni sui criteri di valutazione delle diverse voci sono fondamentali perché se è vero che (come indicato dal Codice Civile) “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico”, è anche vero che a seconda della finalità di redazione (es. per richiedere un prestito in banca, per la vendita di quote dell’azienda, per pubblicizzare l’immagine aziendale) possono essere messe in evidenza determinate voci rispetto ad altre.
Una distinzione importante, ai fini legali, è quella tra criteri di valutazione civilistici e criteri fiscali.
I criteri civilistici sono improntati alla prudenza: si valuta il patrimonio sociale e si cerca la sua salvaguardia a garanzia dei terzi. Questo principio porta ad una valutazione eseguita sulla base della non considerazione degli utili sperati e sulla indicazione delle perdite presunte, cosicché i soggetti esterni all’azienda che abbiano intenzione di investire nella stessa o che debbano collaborare non vengano tratti in inganno dall’evidenziazione di redditi presunti ma invece abbiano conoscenza delle possibili perdite.
Nel fissare i criteri fiscali, aventi lo scopo di ridurre e contrastare l’evasione fiscale, il legislatore ha seguito due principi differenti per i componenti positivi e per quelli negativi, rispettivamente incentrati sull’imputazione di tutti i ricavi e sull’esclusione dei costi considerati indeducibili, in quanto non direttamente connessi all’attività aziendale, al fine di evitare che le società possano ridurre gli utili sottostimando i ricavi e aumentando i costi.
Nella redazione del bilancio devono essere seguite principalmente le norme civilistiche ed in fase di dichiarazione dei redditi quelle fiscali: verranno eseguite le c.d. riprese fiscali, cioè quelle correzioni che trasformeranno l’utile di bilancio in reddito imponibile. Questo significa aggiungere all’utile (o alla perdita) i costi indeducibili e sottrarre i ricavi non imponibili, esplicitamente indicati dall’autorità fiscale.
Con il Decreto Legislativo 127/91 è stato disposto che le società italiane, nella redazione dei bilanci, si adeguino alle norme dell’Unione Europea (UE) in materia di “conti annuali”. La principale differenza è data dalla forma del bilancio: invece di essere a sezioni contrapposte come era quello italiano, è in forma scalare per cui si hanno le diverse voci di seguito prima le attività e poi le passività dello Stato Patrimoniale, poi del Conto Economico ed il risultato della gestione viene a determinarsi dalla differenza tra le diverse voci. Attualmente per adempiere all’obbligo del deposito occorre redigere il bilancio secondo le indicazioni dell’ UE.