Questa tipologia di contratto di locazione è disciplinato dall’art. 5 c. 1 L.431/98, e può essere utilizzato quando una delle due parti ha una esigenza solo temporanea di locare o prendere in locazione un immobile senza impegnarsi per un lungo periodo; difatti la normativa prevede per questa tipologia di contratto di locazione sia la durata minima che massima. Per esempio una fattispecie di contratto di natura transitoria è quello per gli studenti universitari.
Locazione per esigenze transitoria
Perché si possa ricorrere a questa tipologia di codi locazione è necessario che una delle due parti coinvolte (locatore o conduttore) abbiano delle particolari esigenze temporanee.
Nello specifico
-Il locatore può avere l’esigenza di locare l’immobile temporaneamente poiché intende destinarlo a breve ad abitazione o ad attività propria o dei familiari o perché vuole venderlo oppure vuole eseguire dei lavori di ristrutturazione;
-Per il conduttore l’esigenza transitoria può derivare perché per esempio è stato trasferito per motivi di lavoro, oppure perché gli sono necessarie cure o assistenza per sé o per i suoi familiari in luogo diverso dalla propria residenza, o ancora perché per esempio deve eseguire dei lavori nella propria abitazione che la rendano temporaneamente inabitabile.
Occorre sottolineare che deve comunque trattarsi di un esigenza ben specifica e collegata ad un evento certo a data prefissata. Inoltre, la transitorietà deve risultare al momento della stipulazione del contratto di locazione, senza considerare eventi successivi che possono aver reso stabile un’esigenza sorta come temporanea.
Forma contratto
Il contratto di locazione ad uso transitorio é valido solamente se predisposto utilizzando il modello ministeriale predefinito.
Le parti devono espressamente indicare nel contratto quali sono le esigenze transitorie del locatore o del conduttore allegando allo stesso della documentazione a supporto ( ad esempio un’attestazione da parte del datore di lavoro, certificato medico che attesta la necessità di cure in luogo diversa dalla residenza).
Durata contratto di locazione ad uso transitorio
I contratti di locazione ad uso transitorio devono prevedere una durata minima di un mese, mentre la durata massima non può eccedere i 18 mesi. Alla scadenza prevista il contratto cessa automaticamente senza bisogno di disdetta.
Canone di locazione
Se l’immobile é ubicato nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, nei Comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, le parti devono necessariamente determinare l’ammontare del canone entro un limite minimo ed un limite massimo fissato nei singoli accordi territoriali. I limiti minimi e massimi variano in base alla zona urbana dove è situato l’immobile ed in base alle caratteristiche dell’appartamento locato. (Si veda ad esempio l’Accordo valido per la città di Milano)
Altrimenti le parti sono libere di concordare il canone di locazione.
Inoltre, si sottolinea che questa tipologia di contratto di locazione non può prevedere la possibilità di sublocare l’immobile.
Regime fiscale
Il locatore anche nel caso di contratto di locazione ad uso transitorio può optare per l’adesione al regime della cedolare secca (per ulteriori approfondimenti si veda l’apposito articolo). Per quanto riguarda invece, la modalità ed i termini di registrazione del contratto occorre far riferimento ai contratti di locazione liberi. Pertanto, anche in questo caso il contratto dovrò essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione o in via telematica o direttamente presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.