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Fac simile Risoluzione consensuale patto di non concorrenza

La risoluzione consensuale del patto di non concorrenza è l’accordo tra le parti che pone fine, di comune intesa, agli obblighi di non concorrere previsti da un contratto; in pratica il soggetto vincolato viene liberato dalle limitazioni operate dal patto e il beneficiario rinuncia a farle valere. Per essere efficace conviene che la revoca sia formalizzata per iscritto e, se il patto prevedeva un corrispettivo economico, venga regolata la restituzione o la compensazione eventualmente concordata; la cessazione può avere conseguenze sul piano economico e fiscale e su eventuali obblighi accessori, perciò è opportuno verificarne la validità e le modalità con un consulente legale.

Come fare una Risoluzione consensuale patto di non concorrenza

Per arrivare a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che comprenda un patto di non concorrenza è necessario procedere con attenzione sia sotto il profilo negoziale sia sotto quello formale, perché la validità e l’efficacia del patto dipendono dalla correttezza dell’accordo e dal rispetto delle regole imposte dall’ordinamento e, in molti casi, dalla contrattazione collettiva applicabile. In primo luogo le parti devono chiarire l’obiettivo che intendono raggiungere: la cessazione del rapporto a una data concordata e la definizione di obblighi che il lavoratore assume dopo la cessazione, con la ricompensa economica pattuita per la rinuncia alla concorrenza. È utile partire dall’esame del contratto di lavoro esistente, delle mansioni svolte, dell’eventuale know‑how aziendale coinvolto e delle clausole preesistenti per capire l’ampiezza della protezione effettiva che l’impresa chiede e la proporzionalità rispetto alla posizione del lavoratore.

Nella fase di negoziazione occorre affrontare contemporaneamente gli aspetti economici della risoluzione e le caratteristiche del patto di non concorrenza: la data di cessazione, l’eventuale indennità di accordo, le spettanze di fine rapporto (compenso residuo, TFR, ferie non godute, altre voci dovute), il modo e i tempi di pagamento. Per il patto di non concorrenza vanno determinati con chiarezza la durata, l’ambito territoriale, le attività concretamente vietate e l’entità della controprestazione economica prevista per garantirne l’efficacia; in molti ordinamenti, e in Italia specificamente, il patto a carico del dipendente deve essere scritto e deve prevedere un compenso adeguato e proporzionato rispetto ai limiti che vengono imposti alla libertà professionale. È importante che le limitazioni siano ragionevoli: una durata troppo lunga, un ambito territoriale eccessivo o un divieto di svolgere attività non correlate all’attività aziendale rischiano di rendere il patto nullo o difficilmente applicabile.

Nel testo dell’accordo finale bisogna inserire le premesse che identificano le parti e il rapporto che si intende sciogliere, la dichiarazione espressa di risoluzione consensuale del contratto a decorrere dalla data concordata, il dettaglio delle somme liquidate a titolo di saldo e stralcio e la modalità di pagamento; il patto di non concorrenza va redatto come clausola autonoma e precisa, che specifichi in modo inequivocabile il contenuto dell’obbligo, la durata, l’ambito territoriale, le attività interdette e la misura e la tempistica del corrispettivo. È opportuno prevedere inoltre impegni accessori come il divieto di sottrazione di clienti o di personale, la restituzione di documenti e strumenti aziendali, la salvaguardia della riservatezza delle informazioni aziendali e la disciplina delle eventuali violazioni, tenendo presente che le penali contrattuali devono essere anch’esse proporzionate e ammissibili secondo la legge applicabile.

Dal punto di vista formale l’accordo deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti; in molti casi è consigliabile che entrambi si avvalgano di un assistente legale o che l’accordo sia sottoscritto alla presenza di testimoni o di un notaio, soprattutto quando sono in gioco somme rilevanti o quando il patto di non concorrenza ha ampia portata. Prima della firma è prudente verificare la compatibilità del contenuto con il contratto collettivo applicabile e con le eventuali norme di settore, nonché informarsi sulle conseguenze amministrative e previdenziali: ad esempio la comunicazione agli enti previdenziali e fiscali, l’impatto sul trattamento di fine rapporto e sulla contribuzione e le possibili ricadute sull’eventuale diritto a sussidi di disoccupazione; per questi aspetti è opportuno acquisire pareri specifici perché le regole variano in funzione della forma contrattuale e dell’ordinamento locale.

A firma avvenuta è bene che l’azienda provveda a consegnare al lavoratore copia dell’accordo e di ogni documento contabile che attesti i pagamenti effettuati e le maturazioni liquidate, nonché il rilascio di eventuali certificazioni di servizio o riferimenti professionali concordati. Se si prevede una corresponsione periodica del corrispettivo per il patto di non concorrenza, l’accordo deve prevedere le modalità di verifica dei pagamenti e le conseguenze per inadempimento; se il pagamento è una tantum, la documentazione contabile deve chiarire la natura dell’importo e la sua imputazione fiscale. Al termine delle operazioni pratiche, conservare copia dell’accordo e delle ricevute è fondamentale per tutelare entrambe le parti in caso di contestazioni successive.

Per assicurare la migliore efficacia dell’operazione è comunque consigliabile farsi assistere da un avvocato del lavoro o da un consulente esperto nella giurisdizione competente, perché solo un professionista può calibrare correttamente la formulazione delle clausole, verificare la conformità alle norme nazionali e contrattuali e segnalare eventuali rischi per la fruizione di ammortizzatori sociali o per la validità del patto. Un controllo preventivo riduce la probabilità di contenziosi e garantisce che la risoluzione consensuale con patto di non concorrenza sia applicabile, proporzionata e conforme alla legge.

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Fac simile Risoluzione consensuale patto di non concorrenza

Tra
la società ______________, con sede legale in ______________ (CAP ______________), via ______________, codice fiscale / partita IVA ______________, rappresentata da ______________ in qualità di ______________, di seguito “Parte A”,
e
il/la Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ______________ il ______________, residente in ______________ (CAP ______________), codice fiscale ______________, di seguito “Parte B”,
congiuntamente le “Parti”,

Premesso che
a) in data ______________ le Parti hanno sottoscritto un patto di non concorrenza (di seguito, il “Patto”) avente ad oggetto ______________ e allegato al presente atto per identificazione come Allegato A;
b) le Parti intendono consensualmente risolvere il Patto nei termini e con gli effetti di seguito specificati;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto della risoluzione
Le Parti concordano, per il reciproco consenso, di risolvere integralmente il Patto di non concorrenza stipulato in data ______________, con efficacia a decorrere dal giorno ______________ (di seguito la “Data di Efficacia”).

2. Effetti della risoluzione
A decorrere dalla Data di Efficacia:
a) cessano tutti gli obblighi derivanti dal Patto, ivi inclusi eventuali limiti di attività, divieti di concorrenza e obblighi correlati, fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente atto;
b) nessuna delle Parti potrà più invocare nei confronti dell’altra l’esecuzione, l’adempimento o l’integrale osservanza del Patto, salvo quanto specificamente previsto al punto 3.

3. Corrispettivo e modalità di pagamento
A fronte della presente risoluzione, la Parte ______________ corrisponderà alla Parte ______________ la somma di Euro ______________ (______________), alle seguenti condizioni: pagamento effettuato entro il giorno ______________ mediante ______________ (es. bonifico bancario sul conto IBAN ______________ intestato a ______________). (Se nessuna somma è dovuta indicare: “Non è dovuta alcuna somma a titolo di corrispettivo tra le Parti”.)

4. Dichiarazioni e quietanza
Con il pagamento, ove dovuto, e con la sottoscrizione della presente risoluzione, le Parti si danno reciprocamente piena, totale e definitiva quietanza per ogni credito, azione, pretesa o onere connesso al Patto antecedente alla Data di Efficacia, fatta salva l’eventuale diversa pattuizione espressa nel presente atto.

5. Restituzione documenti e materiali
La Parte ______________ si impegna a restituire entro il giorno ______________ alla Parte ______________ tutti i documenti, gli strumenti, i materiali e le informazioni appartenenti alla controparte o comunque ricevuti in relazione al Patto, ivi inclusi supporti informatici, file, chiavi di accesso e ogni altro mezzo contenente dati riservati.

6. Riservatezza
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le condizioni della presente risoluzione e ogni informazione confidenziale acquisita in esecuzione del Patto, salvo quanto richiesto da legge o da autorità competenti. Eventuali eccezioni sono le seguenti: ______________.

7. Rapporti contrattuali residui
La presente risoluzione riguarda esclusivamente il Patto. Restano invariati e pienamente efficaci tutti gli altri contratti, patti e accordi intercorsi tra le Parti, salvo diversa pattuizione espressa in forma scritta: ______________.

8. Manleva
Le Parti si manlevano e tengono indenne reciprocamente da qualsiasi pretesa, responsabilità, costo o spesa derivante da fatti o comportamenti riconducibili all’adempimento o alla cessazione del Patto anteriori alla Data di Efficacia, salvo diversa pattuizione: ______________.

9. Spese
Le spese e gli oneri conseguenti alla stipula della presente risoluzione sono a carico di: ______________.

10. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa alla presente risoluzione dovrà essere effettuata per iscritto e inviata ai seguenti recapiti:
– Per la Parte A: indirizzo ______________, e-mail ______________, PEC ______________;
– Per la Parte B: indirizzo ______________, e-mail ______________, PEC ______________.

11. Legge applicabile e foro competente
La presente risoluzione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente risoluzione, le Parti eleggono quale foro competente in via esclusiva il Tribunale di ______________, salvo diverso accordo obbligatorio per legge.

12. Clausole finali
a) La presente risoluzione costituisce l’integrale e completo accordo tra le Parti in ordine all’oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, in materia.
b) Ogni modifica o integrazione alla presente risoluzione dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo ______________, li ______________

Per la Parte A
Firma ______________________________
Nome e qualifica ______________

Per la Parte B
Firma ______________________________
Nome ______________

Allegati:
Allegato A: copia del Patto di non concorrenza in data ______________.

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