La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta si verifica quando, dopo la conclusione dell’accordo, l’esecuzione della prestazione diventa oggettivamente e definitivamente impossibile per cause non imputabili al debitore; in tal caso il rapporto si estingue e le obbligazioni si sciolgono, con la conseguente restituzione di ciò che è già stato eseguito e l’eventuale risarcimento se previsto. Se l’impossibilità è solo temporanea il creditore può in genere conservare il diritto ad attendere l’adempimento fino a un termine ragionevole, mentre una impossibilità parziale può comportare una riduzione della prestazione o una modifica dell’accordo, sempre valutando responsabilità, prevedibilità dell’evento e clausole contrattuali o di forza maggiore.
Come fare una Risoluzione contratto per impossibilità sopravvenuta
La prima operazione da compiere è verificare con precisione la natura dell’impossibilità che si è verificata: deve trattarsi di una impossibilità sopravvenuta, obiettiva e totale, non imputabile al debitore, perché in tal caso l’istituto applicabile è quello previsto dall’articolo 1256 del codice civile, che determina l’estinzione dell’obbligazione. Occorre distinguere se l’impossibilità è definitiva o solo temporanea; se è definitiva l’effetto è generalmente l’estinzione dell’obbligo, se è temporanea si profila invece una sospensione dell’adempimento con la conseguente esigenza di valutare se il ritardo renda inutile la prestazione per il creditore o, dopo un certo periodo, ne giustifichi la risoluzione.
Accertata l’esistenza dell’impossibilità e la sua non imputabilità, è fondamentale raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria utile: comunicazioni tra le parti, certificazioni tecniche o sanitarie, rapporti di autorità pubbliche, fotografie, perizie o qualsiasi altro elemento che dimostri la causa, la natura e la permanenza dell’impossibilità. Queste prove serviranno sia per giustificare la richiesta di risoluzione in sede stragiudiziale sia, se necessario, per sostenere la posizione in giudizio. Nel valutare il comportamento da tenere, va inoltre considerato il contenuto del contratto: molte clausole contrattuali disciplinano in modo specifico la fattispecie della forza maggiore o prevedono procedure e comunicazioni obbligatorie; se il contratto contiene tali previsioni occorre rispettarle scrupolosamente per non dare adito a contestazioni.
La comunicazione formale alla controparte deve esporre in termini chiari i fatti e il fondamento giuridico della pretesa, indicando che l’impossibilità è sopravvenuta, che è obiettiva e non imputabile, e chiedendo la conseguente risoluzione del contratto o la dichiarazione di estinzione dell’obbligazione ai sensi di legge. È opportuno inviare tale comunicazione con modalità tracciabile, come raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, allegando la documentazione probatoria e, se si ritiene utile, proponendo una soluzione bonaria per la restituzione delle prestazioni ricevute e per la liquidazione di eventuali spese o maggiori oneri. Nella comunicazione è prudente fissare un termine per la risposta e riservarsi la facoltà di tutelare i propri diritti in sede giudiziale qualora la controparte non aderisca o contesti la sussistenza dell’impossibilità.
Sotto il profilo delle conseguenze pratiche, quando l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta le prestazioni già eseguite devono essere restituite secondo le regole generali sull’indebito; se la prestazione non è stata possibile per colpa o per fatto del debitore, questi rimane responsabile e il creditore può chiedere il risarcimento del danno. Se l’impossibilità ha riguardato solo parte della prestazione o se la prestazione era divisibile, si applicheranno i principi della riduzione corrispondente e della restituzione parziale. Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive la risoluzione per impossibilità di una delle prestazioni produce l’obbligo di restituire quanto ricevuto dall’altra parte, salva la richiesta di danni se sussistono colpe o profili di responsabilità.
Se la controparte contesta la sopravvenuta impossibilità o rifiuta la restituzione, la via successiva può essere il ricorso al giudice per ottenere una declaratoria di estinzione dell’obbligazione e la condanna alla restituzione o al risarcimento. In sede giudiziale sarà determinante la prova tecnica e documentale che dimostri la causa esterna e non imputabile dell’impossibilità, nonché la tempistica degli eventi. Prima di adire l’autorità giudiziaria conviene comunque tentare una composizione stragiudiziale, anche ricorrendo a una mediazione, perché il giudizio può essere costoso e lungo; tuttavia, se esistono rischi di dispersione delle garanzie o di aggravamento del danno, è opportuno procedere con immediatezza alle azioni cautelari o esecutive consentite dalla legge.
Infine, per limitare i rischi futuri e gestire correttamente la fase di chiusura del rapporto contrattuale, è consigliabile evitare comportamenti autonomi che possano aggravare il contenzioso, adoperarsi per mitigare il danno e rivolgersi a un professionista esperto per redigere la comunicazione di risoluzione o per valutare l’opportunità di un’azione giudiziale. Una gestione documentata, tempestiva e conforme alle clausole contrattuali e alle norme di legge mette nella posizione migliore chi intende ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e la relativa tutela dei propri interessi.
Fac simile Risoluzione contratto per impossibilità sopravvenuta
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________, domiciliato/a per le esigenze del presente atto in ______________, di seguito “Parte A”,
e
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________, domiciliato/a per le esigenze del presente atto in ______________, di seguito “Parte B”,
premesso che
– in data ______________ le parti hanno stipulato tra di loro un contratto avente ad oggetto ______________________________________________________________ (di seguito, il “Contratto”), identificato con riferimento ______________/protocollo ______________;
– ai sensi dell’art. 1256 c.c. la prestazione prevista dal Contratto è divenuta impossibile per causa sopravvenuta verificatasi in data ______________ e consistita in ______________________________________________________________;
– la sopravvenuta impossibilità rende oggettivamente ed effettivamente impossibile l’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto senza possibilità di soluzione alternativa ragionevole,
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Risoluzione
Le parti dichiarano di comune accordo la risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta, con efficacia retroattiva/efficacia a decorrere dal ______________ (barrare la casella ritenuta opportuna) ______________, con riferimento agli obblighi previsti dal Contratto.
2) Effetti patrimoniali
a) Eventuali somme già corrisposte da una parte all’altra a titolo di anticipo/pagamento eseguito fino alla data della sopravvenuta impossibilità e pari a euro ______________ saranno: (indicare la modalità) ______________________________________________________________;
b) Le somme di cui al punto 2.a) saranno restituite entro e non oltre __ giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario sul conto intestato a ______________, IBAN ______________, causale: “Rimborso per risoluzione Contratto ______________”;
c) Nel caso di beni consegnati o in corso di esecuzione, le parti convengono che: ______________________________________________________________ (es. restituzione, compensazione, distruzione, ecc.).
3) Responsabilità e rinunce
Le Parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione del Contratto è determinata da impossibilità sopravvenuta e, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, rinunciano a ogni ulteriore pretesa risarcitoria relativa all’adempimento oggettivamente impedito. Eventuali richieste di indennizzo per danni dovranno essere dimostrate e comunicate entro __ giorni dalla data di efficacia della risoluzione.
4) Conservazione e restituzione di documenti
Ciascuna parte provvederà a restituire all’altra, entro __ giorni, tutta la documentazione, i materiali, le chiavi, i supporti informatici e qualunque altro bene o informazione ricevuti nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. Le parti si impegnano a cancellare o a rendere inaccessibili eventuali dati personali o commerciali scambiati, salvo obblighi di conservazione imposti dalla legge.
5) Riservatezza
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni confidenziali acquisite in esecuzione del Contratto, salvo quanto richiesto dalle normative vigenti o da ordine dell’Autorità giudiziaria o amministrativa.
6) Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e, in particolare, agli articoli relativi all’impossibilità della prestazione e agli effetti della risoluzione per causa sopravvenuta.
7) Foro competente
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo le Parti eleggono quale foro competente, in via esclusiva, il Tribunale di ______________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: ______________
Per Parte A
Firma: ________________________________
Nome e cognome: ______________
Per Parte B
Firma: ________________________________
Nome e cognome: ______________