Le prestazioni occasionali hanno la natura di prestazioni di lavoro autonomo.
Pertanto, la norma relativa all’assoggettabilità a ritenuta d’acconto di tali compensi è 1″art. 25 D.P.R. n. 600/1973. Esso, nel disciplinare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, dispone che siano assoggettati a ritenuta “i compensi comunque denominati” per prestazioni di lavoro autonomo, “ancorché non esercitate abitualmente”.
Mentre le spese anticipate per conto del committente (si pensi al riad-debito di tributi pagati a carico del cliente, diritti di cancelleria o camerali, costo di marche da bollo su moduli firmati dal cliente ecc. …), non costituiscono compenso, e dunque non sono assoggettate a ritenuta d’acconto, hanno natura di compensi le spese, facenti capo al prestatore d’opera, occorrenti per lo svolgimento della prestazione. Queste ultime sono pertanto assoggettate a ritenuta d’acconto.
Il prestatore d’opera occasionale, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi (quadro RL, redditi diversi) potrà portare in deduzione le spese sostenute nell’effettuazione della prestazione.