In questa guida spieghiamo quale risulta essere la forza probatoria della scrittura privata.
La scrittura privata ha una forza probatoria inferiore a quella dell’atto pubblico
a) essa fa prova soltanto contro chi l’ha sottoscritta;
b) non basta da sé a provare la propria provenienza: se la parte contro la quale essa è prodotta in giudizio non la riconosce espressamente o tacitamente, spetta a chi vuole valersene di provarne l’autenticità mediante il procedimento di verificazione (artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ.). (Quando si tratta di un atto pubblico, invece, spetta a chi lo contesta l’onere di provarne la falsità). Se la scrittura privata è stata inizialmente riconosciuta, in modo espresso o tacito, dalla parte contro la quale sia stata prodotta in giudizio, allora essa fa piena prova della sua provenienza, fino a querela di falso (art. 2702 cod. civ.);
c) la prova contraria al contenuto della scrittura privata non ha il rigore della querela di falso (anche se, fra i contraenti, può essere data di regola solo mediante altri documenti scritti e non mediante testimoni o presunzioni);
d) la scrittura privata potrebbe facilmente essere retrodatata nel tentativo di frodare un terzo: il debitore che abbia subìto il pignoramento di alcune cose mobili, per esempio, potrebbe cercare così di farle apparire già vendute in precedenza ad altri, in modo da sottrarle fraudolentemente all’esecuzione forzata (v. art. 2914 cod. civ. V. inoltre artt. 1265, 1380, 1599 comma 1, cod. civ.). A tutela dei terzi la legge dispone perciò che la data della scrittura privata non è certa e computabile rispetto ad essi, se non dal giorno in cui siano verificati certi fatti che stabiliscono in modo incontestabile l’anteriorità della formazione del documento: la registrazione della scrittura privata (formalità civile oltre che fiscale: servizio remunerato di certificazione della data); la riproduzione del suo contenuto in un atto pubblico o la sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta.
Accanto a questi fatti specificamente menzionati, la legge ammette che anche altri possano avere il medesimo effetto, purché siano tali da fornire eguale certezza (art. 2704 comma 1 cod. civ.): in applicazione di questa regola la giurisprudenza tende a considerare certa, per esempio, la data risultante dal timbro postale di spedizione apposto direttamente sul foglio che contiene la scrittura privata.
Questa regola rigorosa circa la certezza della data si applica solo quando si tratti di opporre a un terzo un titolo giuridico, costituito dal contenuto negoziale della scrittura, che si pretenda prevalente a causa dell’anteriorità rispetto al titolo del terzo (per esempio: all’acquirente di un immobile viene opposto un contratto di locazione che si pretende anteriore: art. 1599 cod. civ.); non, invece, in qualsiasi altra ipotesi in cui il documento sia utilizzato per provare un fatto avvenuto, nel qual caso la sua idoneità probatoria è valutata dal giudice con i criteri generali.